Art. 16.
(Disposizioni finali).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali di categoria degli istituti che già operano ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e le

 

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associazioni sindacali dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con proprio decreto, disposizioni per la costituzione delle commissioni di esame di cui all'articolo 5 e per l'elezione dei componenti del comitato nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge.